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Aspes S.p.A.

Titolo II° - Capitale, azioni, strumenti finanziari e finanziamenti dei soci

Art. 5 - Capitale sociale e categorie di azioni

  1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 55.433.754,00 (cinquantacinquemilioniquattrocentotrentatremilasettecentocinquantaquattro)ripartito in n.55.433.754 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 uno l’una.
  2. La quota di partecipazione azionaria degli Enti pubblici dovra' essere totalitaria per tutta la durata della Società.

Art. 6 - Formazione e variazioni del capitale sociale

  1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, secondo le modalità e i termini dalla stessa prefissati, in conformità alle disposizioni legislative in materia, purché venga preservata e garantita la totalità delle azioni in capo agli Enti pubblici, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.
  2. Il capitale sociale può, inoltre, essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti da parte dei Soci.

Art. 7 - Finanziamenti dei Soci alla società

  1. La società potrà assumere finanziamenti dai soci effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico con semplice atto dell’organo amministrativo.
  2. Tali finanziamenti effettuati alla società da parte dei soci, salvo patto contrario, saranno infruttiferi, e potranno essere rimborsati senza particolari formalità con semplice scambio di corrispondenza.

Art. 8 - Elezione domicilio

  1. Il domicilio dei Soci, per quanto attiene il rapporto tra i Soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 9 - Trasferimento delle azioni – Clausola di prelazione

  1. Il trasferimento delle azioni ha efficacia di fronte alla società solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei Soci.
  2. Le azioni sono trasmissibili esclusivamente fra Enti pubblici previa delibera di gradimento nei confronti dell’acquirente da parte dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
  3. La cessione di azioni o di diritti di opzione è subordinata all’assenso dell’Assemblea ordinaria dei Soci, da esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’intenzione di cedere, effettuata mediante raccomandata A/R con l’indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni oggettivamente capaci di incidere sul progetto imprenditoriale della società, e sulla coesione della compagine sociale, che facciano ritenere inopportuno il trasferimento all’aspirante cessionario indicato.
    L’eventuale rifiuto del gradimento da parte dell’Assemblea Ordinaria dei Soci dovrà essere motivato sulla base di circostanze oggettivamente rilevabili; in mancanza, sarà possibile il ricorso all’ Arbitro di cui all’art.30 del presente Statuto.
  4. I Soci hanno diritto di prelazione per l’acquisto di azioni.
    Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell’offerta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata A/R, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all’acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro dieci giorni dal ricevimento. I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma presente, debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A/R indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, ove possibile, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all’offerente e a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata A/R delle proposte di acquisto pervenute.
  5. Nel caso in cui l’offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
  6. Il diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà degli Enti fondatori qualora il trasferimento avvenga fra i medesimi.
  7. È comunque inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o diritti idoneo a consentire l'ingresso in ASPES s.p.a. di soggetti non aventi i requisiti indicati agli articoli 4-bis e 5 del presente statuto ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni o diritti effettuato in violazione delle disposizioni di cui sopra.

Art. 10 - Recesso del Socio

  1. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, solamente nei casi previsti dall’articolo 2437, comma 1, del codice civile.
  2. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile.

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