Titolo VI° - Esercizi sociali e Bilancio
Art.28 - Esercizi sociali e utili
- Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società.
- Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
b) il residuo ai Soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.
c) Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione; i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.