Titolo VII° - Scioglimento e Liquidazione
Art.29 - Scioglimento e liquidazione
- Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge vigenti.
- L’Assemblea Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.