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Aspes S.p.A.

Titolo VIII° - Clausola compromisoria e Foro competente

Art.30 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L’arbitro dovrà decidere entro centottanta giorni dalla nomina. L’arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell’arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art.31 - Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari Sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.


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