Altri contenuti – Accesso civico
Contenuto dell’obbligo
- Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
- Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
- Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.
Riferimenti normativi
Art. 5, commi 1 e 2, D.lgs. n.33/2013; Art. 2 c. 9-bis, L. n. 241/1990; Linee guida ANAC FOIA (Del. 1309/2016)
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
L’accesso civico “semplice” è il diritto – esercitabile da chiunque – di richiedere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati che Aspes S.p.A. abbia omesso di pubblicare sul proprio sito.
Il diritto è disciplinato dall’Art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della Società.
L’accesso civico si differenzia dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla L. n. 241/1990, infatti non può essere esercitato con riferimento a tutte le informazioni, ma solo ai dati e le informazioni che Aspes S.p.A. abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Descrizione delle modalità di esercizio dell’accesso civico “semplice”
La richiesta è gratuita, va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dott.ssa Pamela Maronari, non deve essere motivata e può essere redatta utilizzando l’apposito modulo (Richiesta accesso civico) completo di copia di documento di identità da inviare tramite
- posta elettronica all’indirizzo e-mail: segreteria@aspes.it
- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: aspes@legalmail.it
- servizio postale all’indirizzo: Aspes S.p.A., Via Mameli, 15, 61121 Pesaro – al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
Entro 30 giorni, Aspes S.p.A., verificherà la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso di esito positivo, pubblicherà quanto richiesto sul proprio sito web e informerà il richiedente circa l’avvenuta pubblicazione, comunicando il relativo indirizzo del collegamento ipertestuale. Qualora il documento risultasse già pubblicato indicherà il relativo collegamento ipertestuale.
Titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta alle richieste di accesso civico è il Dott. Antonio Marcello Muggittu.
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”
L’accesso civico “generalizzato” è il diritto – esercitabile da chiunque – di richiedere documenti, informazioni o dati detenuti da Aspes S.p.A., ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Descrizione delle modalità di esercizio dell’accesso civico generalizzato
La richiesta non comporta alcuna spesa, va indirizzata al servizio che detiene le informazioni (gli indirizzi e-mail dei servizi sono reperibili sul sito web) e sempre, per conoscenza, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
La richiesta non deve essere motivata e va presentata utilizzando l’apposito modulo (Richiesta accesso civico generalizzato), completo di copia del documento d’identità. In alternativa la richiesta può essere inviata ai medesimi destinatari tramite servizio postale all’indirizzo: Aspes S.p.A. Via Mameli, 15, 61121, Pesaro, oppure attraverso e-mail a: segreteria@aspes.it o infine attraverso P.E.C. a: aspes@legalmail.it
Aspes S.p.A. concluderà il procedimento entro il termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, comunicando l’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Il termine potrà essere sospeso fino ad un massimo di dieci giorni solo nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
Esclusioni e limiti
Aspes S.p.A. potrà escludere o limitare l’accoglimento della richiesta fornendo opportuna motivazione, se la richiesta attenesse ad informazioni/dati/documenti che possano creare un pregiudizio alla tutela degli interessi come indicati dall’Art. 5-bis, c. 1,2,3, D.lgs. n. 33/2013. In caso di limitazioni parziali ai documenti/informazioni richiesti, Aspes S.p.A. consentirà l’accesso alle altre parti e/o dati del documento.
REGISTRO DEGLI ACCESSI
Ultimo aggiornamento
10 Maggio 2024, 09:54